Essere definiti in sofferenza da una banca è l’anticamera del disastro generalizzato. La segnalazione in sofferenza in Centrale Rischi è infatti una situazione visibile a tutti gli istituti, sia quelli che già lavorano con l’Impresa che a quelli a cui potenzialmente l’Impresa può rivolgersi per aprire un conto.
Un’azienda in sofferenza è dunque un’azienda non finanziabile, ed assieme al problema di rientro con l’Istituto che l’ha posta in sofferenza, nel giro di breve tempo l’Imprenditore deve fronteggiare le richieste di tutti gli altri istituti, che a quel punto non lo considerano più solvibile e, pertanto, vogliono rientrare in tempi brevi dei loro affidamenti. I castelletti verranno via via svuotati dagli incassi, ma non verranno accettati nuovi inserimenti di ricevute bancarie o effetti, dei mutui in essere verrà richiesto il rimborso anzi tempo, visto che in tutti i contratti di mutuo o finanziamento c’è la clausola che una modifica essenziale della capacità patrimoniale del debitore, e l’iscrizione in sofferenza è una modifica certamente essenziale, fa decadere il beneficio del termine e la possibilità di pagamento rateale, per cui partono a ruota tutte le richieste di rientro immediato su tutte le linee di affidamento, autoliquidanti, a revoca e di cassa.
Risulta essere, insomma, una situazione di blocco creditizio, di credit crunch che rischia di minare la stessa possibilità di attività dell’impresa, causandone il collasso e potenzialmente il fallimento per insolvenza. Non dimentichiamo infatti che un’Azienda , la quale necessariamente procede all’anticipazione delle fatture e delle ricevute bancarie, è già un’Impresa che ha qualche problema finanziario, altrimenti non avrebbe bisogno di anticipare il ciclo delle riscossioni, rispetto alla data stabilita dai suoi contratti di vendita.
L’azienda dunque deve fare il possibile per non finire in questa situazione, perché è una situazione da cui uscire è molto difficile. Solo una corretta strategia finanziaria può consentire di uscirne, ma con molta difficoltà. La messa in sofferenza presuppone l’inizio delle procedure coattive per il recupero del credito, vale a dire messa in mora, azione esecutiva e pignoramenti.
Se la nostra situazione bancaria si è già compromessa, avremo già subito delle azioni esecutive da parte dell’istituto, iniziate prima con telefonate, proseguite con lettere e poi, finalmente, con la raccomandata di messa in mora. Dobbiamo iniziare a preoccuparci all’arrivo della raccomandata, perché con essa si inizia la procedura esecutiva della banca per riscuotere il suo credito nei nostri confronti. Ad essa segue la notifica del Tribunale ad effettuare il pagamento del dovuto.
Soddisfare il proprio credito, soprattutto quando si e’ già ottenuta una sentenza favorevole dal giudice, dovrebbe essere se non automatico almeno semplice. Nel nostro diritto non e’ proprio cosi’. Sovente accade che il creditore, nel nostro caso la banca, pur se munito di una sentenza che gli da’ ragione, rimanga ugualmente insoddisfatto perché’ il suo debitore non esegue spontaneamente la sentenza. Richiedere, infatti, all’Impresa il rientro totale, quasi immediato, di tutta la linea di credito concessa, è una prestazione nella grande maggioranza dei casi impossibile da realizzarsi.
Per questo, quindi, si passa al processo esecutivo che serve proprio a questo, realizzare coattivamente il risultato pratico di un obbligo giuridico disatteso, anche contro la volonta’ del debitore, che ne risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri (art.2740 Codice Civile).
In questo modo il creditore potrà ottenere dal giudice la consegna o il rilascio dell’oggetto dell’obbligazione (dare, fare, etc.) con l’esecuzione forzata su
-beni mobili
-beni immobili
-beni di eventuali terzi giuridicamente collegati al debitore
o facendo eseguire l’obbligo di fare o non fare una certa attivita’.
Le azioni esecutive
-hanno un solo soggetto: il creditore che chiede l’esecuzione
-non sono esclusive, nel senso che sullo stesso bene del debitore si possono svolgere piu’ esecuzioni per soddisfare piu’ creditori
-sono cumulabili (art.483 c.p.c.) ovvero il creditore puo’ valersi cumulativamente dei diversi mezzi di espropriazione forzata previsti dalla legge, ma su opposizione del debitore, il giudice dell’esecuzione con ordinanza non impugnabile puo’ limitarla al mezzo scelto dal creditore o, in mancanza, determinarlo egli stesso
-sono fondate su un titolo esecutivo.
Il titolo esecutivo ed il precetto (ex art.474 e segg.c.p.c.)
Titolo esecutivo e’ l’atto o il documento in base al quale puo’ essere iniziata l’esecuzione forzata e deve riferirsi a un diritto
-certo, cioe’ esistente
-liquido, cioe’ che si sa a quanto ammonta
-esigibile, ossia senza termine o condizione.
Questo titolo permette di iniziare l’esecuzione senza bisogno di provare l’esistenza del diritto o della pretesa che si vuole soddisfare, almeno fino a che non venga contestato dal debitore con una opposizione.
Il legislatore ha previsto i seguenti titoli esecutivi
-sentenza passata in giudicato, cioe’ quelle che la parte perdente non ha impugnato entro i termini previsti dalla legge (esempio, le sentenze del Tribunale quando non sia stato proposto appello nei trenta giorni dalla notifica)
-sentenze di secondo grado
-sentenze di primo grado
-alcune ordinanze del giudice
-verbali di conciliazione
-decreti ingiuntivi ex art.647 c.p.c.
-licenze e sfratti convalidati ex art.663 c.p.c.
-provvedimenti possessori
-scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute
-cambiali e altri titoli di credito
-atti ricevuti da Notaio o da altro pubblico ufficiale ma solo per obbligazioni di somme di denaro
Tranne gli ultimi tre titoli, gli altri vengono formati dal giudice.
La cambiale e gli altri titoli di credito (ad esempio l’assegno) consentono di agire per l’espropriazione o il rilascio direttamente in virtu’ dei titoli cosi’ come sono.
L’esecuzione forzata per consegna o rilascio (il fare) puo’ essere effettuata solo in virtu’ dei titoli esecutivi costituiti dalle sentenze, provvedimenti e altri atti (le prime otto voci della lista), e gli atti ricevuti da notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato.
Nel precetto deve essere contenuta la trascrizione integrale, ex art.480 secondo comma c.p.c., delle scritture private autenticate di cui alla precedente elencazione. In questo caso, come in tutti quelli ove tale trascrizione e’ prevista dalla legge, l’ufficiale giudiziario deve prima della relazione di notificazione certificare di aver riscontrato che la trascrizione corrisponde esattamente al titolo originale.
Gli altri provvedimenti dell’autorità giudiziaria e gli atti del notaio, invece, per valere come titoli esecutivi, devono essere muniti della Formula Esecutiva, con l’intestazione “REPUBBLICA ITALIANA in nome della legge”, il cancelliere o notaio o pubblico ufficiale sull’originale o sulle copie in forma esecutiva, deve apporre la seguente formula: “Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti”.
Il titolo, reso esecutivo dalla formula, quando necessaria, puo’ essere presentato solo verso chi aveva ricevuto il provvedimento o era stata stipulata l’obbligazione.
Prima di passare all’azione di esecuzione forzata al debitore dev’essere notificato il titolo in forma esecutiva (tramite ufficiale giudiziario, tipicamente) ed il precetto. Questo anche in una volta sola, purché la notifica venga alla parte (ovvero al debitore) personalmente ex art.137 e segg. c.p.c. Il Precetto è’ l’atto formale con cui il creditore intima al debitore di adempiere al titolo esecutivo entro un termine, non inferiore a 10 gg. Scaduto il quale si potrà procedere all’esecuzione forzata.
Il precetto e’ un atto rigorosamente formale che deve contenere tutti gli elementi previsti dalla legge e deve essere necessariamente portato a conoscenza del creditore o dei suoi eredi, anche se viene notificato insieme al titolo. La procedura, che non puo’ essere abbreviata o modificata dalle parti, prevede questa sequenza
-formazione del titolo
-precetto
-notifica del precetto, che puo’ essere redatto anche di seguito al titolo esecutivo ed essere notificato insieme con questo, sempre alla parte personalmente
-almeno 10 gg di attesa per l’eventuale adempimento a seguito dell’intimazione
-inizio della procedura esecutiva con l’espropriazione entro 90 gg dalla notifica.
Il precetto e’ un atto del creditore, non contiene alcuna domanda giudiziale e puo’ essere sottoscritto dalla parte personalmente, da un rappresentante o da un avvocato munito di mandato.
L’azione esecutiva che segue il precetto consiste nell’espropriazione forzata di beni mobili od immobili tramite pignoramento a cui segue l’assegnazione al creditore o la vendita tramite asta giudiziaria.