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I titoli di credito sono un metodo di pagamento di grande diffusione che non prevede il passaggio di contante ma di assegni, azioni societarie o cambiali.
Per la loro natura, è necessario utilizzare la massima cautela quando si ha a che fare con questo mezzo di pagamento che se da un lato è molto comodo, dall’altro potrebbe rivelarsi una brutta sorpresa soprattutto se non si è adeguatamente informati sul loro funzionamento.
Caratteristiche
Periodicamente ci capita inevitabilmente di gestire piccole o grandi somme di denaro: in quest’ultimo caso i titoli di credito sono il metodo preferito in quanto consentono di non trasportare fisicamente delle grandi quantità di denaro contante. Per chi non lo sapesse, si tratta di una pratica antichissima: i commercianti che utilizzavano le navi mercantili, per difendere il loro capitale dai frequenti attacchi dei pirati e limitare il rischio di perdere del denaro sostituivano il contante con appositi moduli che venivano consegnati alla controparte al momento dello scambio commerciale. Niente di diverso da quello che avviene al giorno d’oggi con i nostri comunissimi assegni.
Il titolo di credito è un metodo di pagamento oltremodo diffuso, anche se c’è da fare un po’ di chiarezza su alcune caratteristiche. Prima di tutto, è bene ripetere che il titolo di credito è un documento che dichiara il diritto del portatore di ricevere una certa somma di denaro o prestazione (diritto di credito), quasi come se fosse una promessa messa per iscritto tra due controparti per certificare un particolare rapporto commerciale. Quando parliamo di prestazione ci riferiamo a una determinata quantità di denaro nel caso degli assegni e delle cambiali, che può anche essere estesa alla partecipazione ad assemblee, al diritto di voto e alla possibilità di ricevere dividendi o interessi nel caso delle azioni, fino ad arrivare al diritto di ritiro o di trasferimento di proprietà di determinate merci (lettera di vettura, ricevuta di carico o fede di deposito).
Quale che siano le prestazioni e il soggetti coinvolti, ci troviamo sempre di fronte a un documento cartaceo, solitamente prestampato che va compilato al momento della transazione e che non può essere in alcun modo modificato successivamente. La prestazione di cui è oggetto il titolo di credito è quindi strettamente legata alla presenza del documento, senza il quale non si può pretenderne l’adempimento (che sia una consegna o un pagamento). In questi casi, ossia quando il titolo di credito è indissolubile dalla presenza del documento fisico, di parla di “diritto cartolare”.
Questo significa che basta avere in mano un titolo di credito per essere riconosciuti come possessori della prestazione in oggetto. Stiamo quindi parlando di uno strumento molto utile per la circolazione pratica e in tutta sicurezza dei diritti di credito e per la semplificazione della vita economica delle persone. La compilazione di un titolo di credito ha luogo solitamente in seguito a una compravendita; in questo caso siamo di fronte a quello che viene definito “rapporto causale”, cioè al motivo che ne ha causato l’emissione. Diverso da questo è il rapporto cartolare, che prevede l’inserimento del diritto di credito all’interno del documento stesso. A prima vista le due cose possono sembrare simili ma spesso sono causa di fraintendimenti e di confusione. A questo proposito vi invitiamo ad approfondire l’argomento prendendo visione della legge cambiaria (Regio Decreto del 14 dicembre 1933, n.1669) e della legge sull’assegno (Regio Decreto del 21 dicembre 1933, n.1736).
I titoli di credito più utilizzati, quelli che facilmente possiamo incontrare nel corso di una normale vita economica, sono le cambiali e gli assegni. Ecco un po’ di delucidazioni in merito. La prima cosa da fare per avere una visione più chiara è la definizione delle loro caratteristiche principali, e cioè la letteralità, l’astrattezza e l’autonomia.
-Letteralità
Questa caratteristica prevede che il diritto di credito sia ritenuto valido solo come specificato, letteralmente per l’appunto, nel documento cartaceo, che potrebbe essere una lettera o un prestampato. La somma che viene riportata nel documento è quindi l’unica che può essere pretesa e sono automaticamente escluse prestazioni non previste, ad esempio l’applicazione di un tasso di interesse o altre operazioni di questo tipo.
-Astrattezza
Il rapporto cartolare solitamente viene definito astratto perché non prevede l’inserimento della causa o del motivo che ha portato alla sua emissione, che non viene quindi riportato all’interno del documento, ad esclusione delle azione e delle obbligazioni, per cui la leggere prevede la nominalità.
-Autonomia
Questa caratteristica prevede che il titolo di credito possa circolare tranquillamente passando di mano in mano senza che l’ultima persona a possederlo si trovi in nessun modo a dover dipendere dai rapporti che intercorrevano tra chi lo possedeva in precedenza.
Classificazione
Dopo avere effettuato la necessaria distinzione tra titoli di credito causali e astratti bisogna effettuare un’ulteriore distinzione
-Nominativi
Sono titoli di credito intestati a un soggetto unico e vincolati dall’obbligo di annotazione ufficiale presso degli speciali registri degli eventuali trasferimenti. Sia il titolo di credito che il registro di proprietà dell’emittente del titolo di credito, quindi, riportano il nominativo del soggetto a cui è intestato.
-All’ordine
Sono titoli di credito di utilizzo molto comune: visto che l’intestazione viene registrata solo ed esclusivamente sul titolo di credito stesso, questo può essere trasferito senza difficoltà ad altre persone semplicemente “girandolo”, ossia firmandolo sul retro; questa firma attesta il possesso del titolo di credito a un nuovo soggetto.
-Al portatore
Sono titoli di credito che richiedono una cautela particolare visto che, in caso di smarrimento, chiunque li ritrovi ha il diritto di riscuoterli. In questo caso, infatti, il diritto di credito viene trasferito al ‘portatore’, ossia alla persona che si trova ad avere fisicamente in mano il documento.
-Di massa e individuali
Esistono anche dei casi particolari che legano il tipo di credito dalla tipologia di soggetto emittente, che cambia se si tratta di uno scambio tra enti o società (titolo pubblico) o tra privati (titolo privato). Infine va ricordata anche l’esistenza dei “titoli di massa”, ossia titolo di credito destinati a più persone e caratterizzati dallo stesso contenuto, che vengono stipulati in un unico momento, o individuali se riguardano un soggetto unico.
Ammortamento dei Titoli di Credito
Ecco come fare valere in ogni un diritto di credito e comportarsi nell’eventualità, nemmeno tanto rara, che un titolo di credito possa andare accidentalmente smarrito o che sia inavvertitamente distrutto. Nel caso in cui si verificasse una situazione simile, la nostra legislazione assicura ai soggetti in difficoltà la massima assistenza e una veloce soluzione del problema, operando su due diversi fronti. Prima di tutto il titolo smarrito viene subito annullato, bloccandone contestualmente la riscossione; successivamente alla persona che dovesse aver perso il proprio titolo di credito viene fornito un documento sostitutivo. Questo tipo di procedura viene chiamata ammortamento (secondo quanto riportato dagli articoli 2016-2919 e 2027 del Codice Civile).
Il legittimo proprietario di un titolo di credito, quindi, ha la facoltà di riscuotere in ogni caso un titolo di credito andato smarrito, con contestuale limitazione ad altre persone di usufruirne in modo indebito. La prima cosa da fare quando ci si accorge di aver smarrito un titolo di credito è di denunciare subito l’accaduto alle autorità competenti. Successivamente, il procedimento di ammortamento deve essere seguito nel tribunale di giurisdizione del posto dove il titolo è stato perso, che effettuerà una serie di indagini a verifica della denuncia ricevuta. Esiste anche la possibilità di inoltrare un’opposizione alla procedura entro trenta giorni dalla domanda di ammortamento, passati i quali il tribunale competente deve far pubblicare nelle pagine della Gazzetta Ufficiale il decreto che sancisce l’ammortamento del titolo in questione. Una volta pubblicato il decreto, il possessore del titolo di credito andato smarrito o perduto può quindi provvedere alla richiesta di una copia del documento perso, dichiarando l’altro definitivamente e irrevocabilmente smarrito.
Questa procedura viene utilizzata solo nel caso di dei titoli nominativi e dei titoli all’ordine, e non nel caso dei titoli al portatore, per i quali bisogna sempre e comunque prestare una particolare attenzione.