L’assemblea dei soci (detti azionisti in caso di spa o sapa), rappresenta l’organo volitivo.
I soci costituiscono il soggetto economico dell’impresa in quanto portatori di interessi interni. Tuttavia, soprattutto nelle spa a proprietà diffusa, molti piccoli azionisti non partecipano alle assemblee e solo un ristretto numero di persone influisce sulle decisioni sociali.
Possiamo quindi considerare soggetto economico di fatto di una società il socio o il gruppo di soci (riuniti a loro volta in un sindacato di controllo) che rappresenta la maggioranza del capitale nelle assemblee e che attraverso la nomina degli organi di amministrazione e
di sorveglianza e l’alta dirigenza (topo management) esercita il dominio sulla società.
Nelle spa e nelle sapa, fatte salve alcune categorie speciali di strumenti finanziari, ogni socio ha diritto a tanti voti quante sono le azioni possedute; nelle srl il voto dei soci vale in misura proporzionale alla relativa partecipazione.
I soci possono intervenire in assemblea personalmente oppure tramite un rappresentante legale o volontario. Il codice distingue le assemblee dei soci in ordinarie e straordinarie.
L’assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l’anno per deliberare
-sull’approvazione del bilancio (se tale compito non è delegato al consiglio di sorveglianza);
-sul riparto degli utili;
-sulla nomina degli organi preposti all’amministrazione e gestione dell’impresa e di quelli preposti al controllo;
-sulla determinazione del compenso spettante agli amministratori o ai membri del consiglio di sorveglianza e ai membri del collegio sindacale (se non previsto dall’atto costitutivo),
L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo, per esempio aumenti e diminuzioni del capitale sociale, oltre che sulla nomina e sui poteri dei liquidatori in caso di scioglimento della società.
Nelle srl (art. 2479 c.c.) l’atto costitutivo può prevedere che, in deroga al metodo assembleare, fatte salve alcune scelte che comportano modifiche allo stesso atto costitutivo o rilevanti modifiche dei diritti dei comproprietari, le decisioni dei soci siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del loro consenso espresso per scritto.