Indice
Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili (art.2247 C.C.).
Nella società per azioni per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio. Le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni (art. 2325 c.c.).
Di conseguenza la spa è dotata di personalità giuridica.
Non vi è alcuna responsabilità personale dei soci nei confronti dei terzi, indipendentemente dal conferimento effettuato.
Di conseguenza la spa gode di autonomia patrimoniale perfetta.
Il patrimonio sociale, nettamente distinto da quello dei soci, è dunque l’unica garanzia che viene offerta ai terzi per le obbligazioni assunte dalla società nei loro confronti. Si configura, quindi, un regime di responsabilità limitata.
Caratteristiche delle società per azioni
-Nelle società per azioni (spa) il capitale sociale è rappresentato da azioni.
-Gli azionisti ricevono un dividendo variabile in relazione all’utile conseguito dall’impresa e alle decisioni deliberate dall’assemblea dei soci.
-La possibilità di suddividere il capitale sociale in tante piccole frazioni consente di diffondere il capitale di rischio tra una molteplicità di persone, convogliando verso la stessa società risorse monetarie spesso molto elevate.
-Le società per azioni, entro i limiti imposti dalla legge e nell’ambito della propria autonomia statutaria, possono emettere varie categorie di azioni (ordinarie, privilegiate, di risparmio, garantite) fornite di diritti diversi.
Azioni
Il capitale della società per azioni è suddiviso in azioni.
Le azioni sono titoli di credito che rappresentano una frazione (o quota parte) del capitale sociale di una spa o di una sapa).
Il soggetto che acquista le azioni diventa comproprietario (socio o azionista) dell’azienda che le ha emesse e partecipa quindi al rischio di impresa in proporzione al numero di titoli posseduti.
Il D.Lgs 213/98 ha disposto la dematerializzazione delle azioni (e di altri strumenti finanziari, tra i quali le obbligazioni). Il titolo azionario non è più rappresentato da un certificato cartaceo ma da iscrizioni in conti aperti presso banche o altri intermediari abilitati.
Caratteristiche delle azioni
-Hanno identico valore nominale, indicato sul titolo e determinato dal rapporto tra capitale sociale e numero delle azioni emesse.
-Sono indivisibili: in caso di comproprietà i diritti devono essere esercitati da un rappresentante comune.
-Sono titoli nominativi o al portatore.
-Conferiscono ai possessori uguali diritti.
-Non possono essere emesse sotto la pari.
I valori delle azioni
Valore nominale – Corrisponde da una frazione del capitale sociale; può anche non essere indicato
Valore di emissione – Coincide con il prezzo che l’azionista deve versare alla società emittente per acquistare l’azione all’atto
delle sua emissione; le azioni possono essere emesse alla pari, ossia ad un prezzo uguale al valore nominale, sopra la pari: ad un prezzo superiore al valore nominale.
Valore corrente – Risulta essere il prezzo che si forma sul mercato; se la contrattazione avviene in mercati regolamentati tale prezzo prende il nome di quotazione
Valore contabile – Risulta essere dato dal rapporto tra patrimonio netto e numero delle azioni in circolazione.
Valore di rimborso – Risulta essere il valore corrisposto all’azionista in caso di scioglimento della società; il valore di rimborso di
un’azione coincide con la corrispondente frazione di quanto realizzato attraverso la liquidazione dei beni della società
I diritti spettanti agli azionisti
Diritti amministrativi
-Diritto di partecipazione e di voto nelle assemblee degli azionisti
-Diritti di informazione
Diritti patrimoniali
-Diritto di partecipazione agli utili
-Diritto al rimborso, in caso di liquidazione della società
-Diritto d’opzione, in caso di emissione di nuove azioni
Le società per azioni si distinguono in
-Società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.
A loro volta possono essere distinte in
società quotate, con azioni quotate in mercati regolamentati (Borsa valori);
società non quotate, non ricorrono alla quotazione di borsa, tuttavia sono aperte al mercato del capitale di rischio poiché hanno azioni diffuse in maniera rilevante presso i risparmiatori.
-Società che non fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio: non ricorrono al pubblico risparmio, sono società chiuse, formate da un ristretto numero di soci.
Le società in accomandita per azioni (sapa)
-Sono una derivazione delle spa
-Le quote di partecipazione sono rappresentate da azioni:
-Vi sono due categorie di soci:
Soci accomandatari = rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali e si assumono per legge l’amministrazione dell’impresa e ne sopportano i relativi rischi;
Soci accomandanti = rispondono solo per le quote sottoscritte.
Le società a responsabilità limitata (srl)
-Modello societario a ristretta compagine sociale;
-Le quote sociali non possono essere rappresentate da azioni ed è vietata la raccolta del risparmio presso il pubblico;
-I titoli di debito emessi dalla società possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali (banche, SIM, ecc.).
Società unipersonali
Le spa e le srl possono costituirsi anche come società unipersonali (artt. 2328 e 2643 C.C.).
La responsabilità dell’unico socio diventa illimitata quando:
-il capitale sociale non è stato versato per intero;
-non è stata effettuata la pubblicità nel Registro delle imprese.
La denominazione sociale = nome sotto il quale agiscono le società di capitali.
La denominazione sociale deve contenere l’indicazione del tipo di società. Nella sapa deve essere costituita dal nome di almeno uno dei soci accomandatari.
Organi Sociali
Nelle società di capitali si hanno organi volitivi, organi direttivi e organi di controllo a ciascuno dei quali competono poteri decisionali e responsabilità diverse.
Oltre a tali organi, se le circostanze lo richiedono, possono essere presenti e riunirsi in assemblea anche gli obbligazionisti (assemblea degli obbligazionisti), i possessori delle azioni di risparmio (assemblea degli azionisti di risparmio), i possessori di strumenti finanziari di partecipazione a uno specifico affare, per deliberare in merito a problemi che possono pregiudicare i loro diritti e per nominare un proprio rappresentante comune.
Amministrazione
Il codice civile prevede per le società per azioni e in accomandita per azioni, la possibilità di optare tra tre diversi sistemi di governo (corporate governance)
-Sistema ordinario, tipico della tradizione italiana, si applica in assenza di diversa scelta statutaria.
-Sistema dualistico, tipico della tradizione tedesca, è così denominato in quanto l’amministrazione della società è ripartita tra due diversi organi
il consiglio di gestione
il consiglio di sorveglianza (di nomina assembleare è un organo intermedio tra l’assemblea dei soci e il consiglio di gestione).
-Sistema monistico, tipico della tradizione anglosassone, prevede la presenza di un solo organo, il consiglio di amministrazione, che nomina al suo interno i componenti del comitato per il controllo sulla gestione.
Gli organi direttivi della società, se la stessa ha adottato il sistema ordinario o quello monistico, ai quali compete in via esclusiva la gestione dell’impresa, sono gli amministratori.
Gli amministratori hanno la rappresentanza legale della società e il loro compito è di realizzare gli obiettivi indicati dall’assemblea dei soci.
Essi sovrintendono all’attività aziendale, ne stabiliscono le linee strategiche e hanno l’obbligo di
-fare tenere i libri obbligatori, le scritture contabili e i libri sociali;
-redigere il bilancio d’esercizio accompagnandolo con una propria relazione illustrativa;
-convocare l’assemblea dei soci.
Nelle spa l’amministrazione può essere affidata anche a persone diverse dai soci, nelle sapa sono invece amministratori i soci accomandatari.
Se l’amministrazione è affidata a una sola persona si ha un amministratore unico.
Se l’amministrazione è affidata a più persone si ha un organo collegiale, detto consiglio di amministrazione, che nomina al suo interno un presidente. Il consiglio di amministrazione può inoltre delegare, se l’atto costitutivo o l’assemblea lo consentono, alcune attribuzioni a un comitato esecutivo, costituito da un numero ristretto di amministratori e in grado di operare con maggiore rapidità e snellezza.
Se la società ha adottato il modello dualistico l’amministrazione della società è affidata a un consiglio di gestione con competenze analoghe a quelle degli amministratori.
Nelle srl, salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, i poteri di amministrazione spettano a uno o più soci e, nel caso di pluralità di persone,l’amministrazione può essere attribuita in maniera congiunta o disgiunta, secondo la stessa disciplina propria delle società di persone.
Controllo
L’operato delle società per azioni e in accomandita per azioni è sottoposto periodicamente a due diverse tipologie di controlli:
-controllo sulla gestione (controllo legale e amministrativo), esercitato in via ordinaria (salvo diversa scelta statutaria) dal collegio sindacale, il quale ha l’obbligo di vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo e contabile adottato dalla società.
Il collegio sindacale è composto da tre o cinque membri effettivi, soci o non soci, oltre a due supplenti. Almeno un membro effettivo e uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia.
Non possono ricoprire la carica di membro del collegio sindacale, oltre a coloro che si trovano in rapporto di coniugio o di parentela con gli amministratori, tutti coloro che sono legati alla società da un rapporto di lavoro o di consulenza continuativa, o da altri rapporti di natura finanziaria che potrebbero comprometterne l’autonomia e l’indipendenza di giudizio.
-Controllo contabile, con il quale vengono sottoposte a verifiche
la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili di fatti di gestione;
la corrispondenza del bilancio d’esercizio alle risultanze delle scritture contabili e la sua conformità alle norme che lo disciplinano.
Il controllo contabile sulle società è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.
Nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e che non sono tenute alla redazione del bilancio consolidato, il controllo contabile può essere esercitato dallo stesso collegio sindacale che, in tal caso, dovrà integralmente essere costituito da revisori contabili iscritti nel registro del Ministero della giustizia.
Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il controllo è affidato in via esclusiva ad una società di revisione registrata nel registro dei revisori contabili, la quale, limitatamente a tali incarichi, è soggetta alla disciplina sullo svolgimento dell’attività di revisione e alla vigilanza della CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa).
Al termine dell’attività di controllo sia la società di revisione, sia il revisore unico (o il collegio sindacale), devono esprimere con apposita relazione un giudizio sul bilancio d’esercizio e sul bilancio consolidato (ove redatto), che deve essere depositata presso la sede della società.
Nelle srl il controllo contabile può essere esercitato dal collegio sindacale o da un revisore, secondo le disposizioni dell’atto costitutivo, che deve prevederne la nomina, determinandone competenze e poteri.
La nomina del collegio sindacale nelle srl è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a € 120.000 oppure se vengono superati i limiti previsti per la redazione del bilancio in forma abbreviata.
In alternativa al sistema ordinario le spa e le sapa possono seguire il sistema dualistico oppure quello monistico sempre che tale scelta sia indicata nello statuto.