Componente determinate nel valutare la circostanza andamentale di un cliente bancario ai fini della valutazione del rating creditizio è la sua segnalazione o meno in Centrale Rischi. Risulta essere un argomento molto importante e merita il dovuto spazio anche perché è un argomento poco conosciuto dalle Aziende. Partiamo quindi spiegando nel dettaglio di che cosa si tratta:
Il servizio di centralizzazione dei rischi è gestito dalla Banca d’Italia al fine specifico di consentire la conoscibilità, da parte degli istituti di credito e credito al consumo, del rischio complessivo collegato ad un cliente e dare, quindi, la possibilità di valutare meglio l’affidabilità del cliente stesso sia ex ante, cioè al momento della verifica dell’opportunità di concludere un contratto che preveda un’esposizione dell’Istituto, sia nel corso dell’esecuzione di un contratto.
Chiunque opera nel mondo del credito fa riferimento alle informazioni commerciali censite su questa banca dati, usandole per avere notizie circa l’affidabilità e la solvibilità del cliente. Il servizio di centralizzazione dei rischi, in origine istituito con delibera del 16 maggio 1962 dal CICR (Comitato interministeriale per il credito e il risparmio a cui sono demandate le funzioni di indirizzo politico e di alta vigilanza in materia di credito e tutela del risparmio), è attualmente disciplinato dalla delibera del CICR del 29 marzo 1994, pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 20 aprile 1994, e dalle Istruzioni emanate dalla Banca d’Italia in conformità della stessa, il cui ultimo aggiornamento, l’ottavo, risale al 14 novembre 2001. La delibera è stata assunta ai sensi degli artt. 53, comma 1, lett. b), 67, comma 1, lett. b), e 107, 2 comma, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito denominato “T.U.”), i quali conferiscono al CICR il potere di emanare disposizioni aventi ad oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nei confronti, rispettivamente delle banche, delle società finanziarie appartenenti a gruppi creditizi e degli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale ex art. 107 del T.U. I dati della Centrale dei rischi hanno ovviamente carattere riservato, tuttavia i singoli soggetti possono chiedere di conoscere le informazioni registrate a loro nome. In particolare, gli intermediari segnalanti – in base alle disposizioni attuative emanate dalla Banca d’Italia – sono tenuti a comunicare all’interessato i dati che lo riguardano contenuti nei flussi di ritorno della Centrale dei rischi; la Banca d’Italia, da parte sua, sempre su richiesta dell’interessato, fornisce il dettaglio delle segnalazioni di rischio prodotte dai singoli intermediari segnalanti.
Sulla base delle previsioni della legge del 31 dicembre 1996, n. 675 (“Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”), la Banca d’Italia, in quanto ente pubblico non economico, può prescindere per il trattamento dei dati della Centrale dei rischi dal consenso degli interessati, riservando l’art. 11, comma 1 della legge n. 675 tale obbligo ai privati e agli enti pubblici economici che effettuano trattamenti di dati personali. Gli intermediari segnalanti, essendo tenuti a fornire alla Banca d’Italia i dati relativi all’indebitamento della clientela in base agli artt. 51, 66, comma 1, e 107, comma 3, del T.U., sono anch’essi esonerati dall’obbligo di acquisire il consenso degli interessati per comunicare i dati in discorso alla Centrale dei rischi: l’art. 20, comma 1, lett. C, della legge n. 675 consente infatti ai privati e agli enti pubblici economici di prescindere dal consenso dell’interessato per la comunicazione a terzi di dati personali quando la comunicazione stessa abbia luogo “in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da regolamento o dalla normativa comunitaria”. Nelle Istruzioni Bankitalia viene stabilito che gli intermediari segnalano mensilmente alla Banca medesima gli affidamenti concessi a ciascun cliente, singolarmente e in cointestazione con altri soggetti. Oltre alle cointestazioni, la Centrale dei rischi rileva anche i rapporti di coobbligazione esistenti tra le società censite e i soci che rispondono illimitatamente e solidalmente delle obbligazioni assunte dalle società stesse verso l’intermediario (società di fatto: società semplice; società in nome collettivo; società in accomandita semplice e società in accomandita per azioni, limitatamente ai soci accomandatari). La segnalazione alla Centrale dei rischi è dovuta se, alla data di riferimento, il cliente gode di crediti per cassa o firma complessivamente o abbia rilasciato garanzie personali per importi pari o superiori ad euro 75.000 ovvero abbia in essere operazioni per il medesimo importo censibili nella “Sezione informativa” del modello predefinito che più avanti verrà descritto; se il cliente è in “sofferenza” la posizione deve comunque essere segnalata, a prescindere dall’importo del credito. La segnalazione non è più dovuta a partire dal mese nel corso del quale il credito è sceso al di sotto dei suddetti limiti di censimento ovvero il rapporto si è estinto. In ogni caso il venire meno dell’obbligo di segnalazione non comporta la cancellazione delle segnalazioni relative alle rilevazioni precedenti. Va, comunque, garantita la piena tutela del cd. “diritto all’oblio”: i dati relativi a inadempimenti poi sanati devono essere cancellati entro un anno dalla loro regolarizzazione o comunque dalla data di estinzione del rapporto di finanziamento, anche in considerazione delle evoluzioni della recente normativa italiana, legislativa e regolamentare, dettata in materia di cancellazione degli elenchi dei protesti cambiari e con riferimento alla banca dati in materia di assegni. I dati registrati negli archivi della Centrale dei rischi derivano dalla elaborazione automatica delle segnalazioni trasmesse dagli intermediari partecipanti al servizio, ai quali pertanto compete la responsabilità circa l’esattezza delle stesse; ad essi compete inoltre la valutazione circa l’esistenza dei presupposti per l’appostazione dei crediti a sofferenza. E’ opportuno segnalare fin da ora come la presenza di eventuali piani di rientro della sofferenza tra intermediario e cliente non comporta automaticamente il passaggio del credito dalla categoria sofferente ad altra categoria di censimento; spetta comunque all’intermediario valutare caso per caso se siano venuti meno i presupposti per l’appostazione a sofferenza.
Le posizioni individuali di rischio sono comunicate alla Centrale dei rischi sulla base di un modello predefinito nel quale le operazioni oggetto di censimento sono classificate in quattro sezioni: crediti per cassa; crediti per firma; garanzie ricevute; sezione informativa La sezione “Crediti per cassa” comprende le seguenti categorie di censimento
-rischi autoliquidanti (crediti per cassa): finanziamenti concessi per consentire l’immediata disponibilità di crediti non ancora scaduti vantati nei confronti di terzi e per i quali l’intermediario segnalante cura l’incasso. Confluiscono in tale categoria le operazioni caratterizzate da una fonte di rimborso predeterminata (es.: anticipi s.b.f., sconto di portafoglio). Nell’ambito di questa categoria viene fornita una specifica evidenza per le operazioni di factoring (anticipi concessi sui crediti già in essere)
-rischi a scadenza (crediti per cassa): operazioni di finanziamento con scadenza fissata contrattualmente e prive di una fonte di rimborso predeterminata (es.: mutui, anticipazioni attive non regolate in conto corrente). Anche qui sono evidenziati specificamente alcuni particolari tipi di operazioni: leasing, factoring (anticipi su crediti futuri), pronti contro termini, riporti e prestiti subordinati
-rischi a revoca (crediti per cassa): aperture di credito in conto corrente concesse per elasticità di cassa e per le quali l’intermediario si riserva la facoltà di recedere a prescindere dall’esistenza di una giusta causa (es.: conti correnti attivi senza scadenza predeterminata)
-finanziamenti a procedura concorsuale e altri finanziamenti particolari (crediti per cassa): crediti concessi a organi di una procedura concorsuale e altri affidamenti particolari
-sofferenze (crediti per cassa): finanziamenti in essere nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dall’esistenza di garanzie o dalla previsione di perdita.
La sezione “Crediti di firma” comprende le seguenti categorie di censimento
-garanzie prestate per operazioni di natura commerciale: (crediti di firma): garanzie con le quali l’intermediario, su richiesta del cliente, si impegna a far fronte a eventuali inadempimenti di obbligazioni di natura commerciale del cliente stesso nei confronti di terzi
-garanzia prestate per operazioni di natura finanziaria (crediti di firma): garanzie con le quali l’intermediario, su richiesta del cliente, si impegna a far fronte a eventuali inadempimenti di obbligazioni di natura finanziaria assunte dal cliente stesso nei confronti di terzi.
La sezione “Garanzie ricevute” comprende le garanzie personali che l’intermediario ha ricevuto dai terzi allo scopo di rafforzare l’aspettativa di adempimento delle obbligazioni assunte dalla clientela nei suoi confronti, essi vengono distinti in garanzie di “prima istanza” e di “seconda istanza”.
Nella “Sezione informativa” confluiscono le operazioni effettuate per conto di terzi senza rischio a carico dell’intermediario segnalante; il valore nominale dei crediti ceduti all’intermediario segnalante nell’ambito di operazioni di factoring (distinti a seconda che il soggetto segnalato rivesta il ruolo di cedente o il debitore ceduto); i crediti passati a perdita e i crediti ceduti a terzi dall’intermediazione segnalante. Nell’ambito delle categorie le operazioni vengono distinte ulteriormente in base alle seguenti “variabili di classificazione”
-localizzazione del credito: indica il comune italiano o lo Stato estero in cui è ubicato lo sportello eletto quale referente per il cliente
-durata originaria: indica il termine di scadenza del contratto considerati gli eventuali accordi modificativi dei patti iniziali
-durata residua: indica il lasso di tempo intercorrente tra la data di rilevazione e il termine contrattuale di scadenza dell’operazione segnalata
-divisa: è relativa all’esistenza o meno di un rischio di cambio a carico del cliente che ha sottoscritto l’operazione di credito segnalata
-import – export: indica la finalizzazione dell’operazione all’attività di esportazione o di importazione di beni e servizi eventualmente svolta dal cliente;
-tipo attività: evidenzia alcune specifiche tipologie di operazioni. In particolare, essa individua nell’ambito di rischi autoliquidanti gli anticipi su crediti ceduti per attività di factoring e nell’ambito dei rischi a scadenza le operazioni di leasing finanziario, le operazioni di impiego a valere su provvista in valuta diversa dall’euro e dalle altre valute nazionali dei paesi U.E.M. assistite da garanzia pubblica sul rischio di cambio, gli anticipi su crediti futuri, le operazioni pronti contro termine e di riporto attivo e i prestiti subordinati. Questi ultimi formano oggetto di censimento da parte della Centrale dei rischi solo se vengono stipulati sotto forma di contratto di finanziamento. Questa variabile di classificazione ripartisce inoltre gli importi che confluiscono nella categoria di censimento factoring – crediti ceduti all’intermediario segnalante in funzione della natura pro soluto o pro solvendo della cessione e consente di distinguere, nella categoria di censimento crediti ceduti a terzi dall’intermediario segnalante, le operazioni di cessione di crediti a società di cartolarizzazione dalla cessione ad altri soggetti, quest’ultime distinte a loro volta a seconda che siano pro soluto e pro solvendo.
-ruolo affidato: indica la posizione di cedente o di debitore ceduto che il soggetto segnalato assume nelle operazioni di factoring, la sua valorizzazione è prevista solo per la categoria di censimento factoring – crediti ceduti all’intermediario segnalante
-censito collegato: consente la rilevazione di forme di collegamento finanziario, diverse dalle coobbligazioni, tra il cliente segnalato e altri soggetti oppure tra intermediari segnalanti
-stato del rapporto: fornisce indicazioni circa l’andamento di alcune posizioni di rischio. In particolare, tale variabile
evidenzia, nell’ambito delle categorie di censimento rischi autoliquidanti, rischi a scadenza e rischi a revoca, i crediti ristrutturati e, distintamente, i crediti in corso di ristrutturazione, ossia le esposizioni nei confronti di controparti in temporanea crisi finanziaria con le quali sono stati conclusi o sono in corso di definizione accordi che prevedono la concessione di una moratoria al pagamento del debito e la contemporanea rinegoziazione delle condizioni
indica nell’ambito della categoria di censimento garanzie ricevute, l’eventuale infruttuosa attivazione della garanzia
distingue nell’ambito della categoria di censimento factoring – crediti ceduti all’intermediario segnalante i crediti scaduti e non scaduti. Sono considerati scaduti i crediti impagati entro il termine previsto contrattualmente ovvero entro il termine più favorevole riconosciuto al debitore ceduto dall’intermediario
-tipo garanzia: qualifica la natura delle garanzie censite dalla centrale dei rischi
-fenomeno correlato: è relativa alla categoria di censimento crediti ceduti a terzi dall’intermediario segnalante; indica la natura dei crediti ceduti (sofferenze o crediti in bonis).
Per ogni operazione segnalata devono essere forniti gli importi riferiti alle voci in cui si articola la sezione “classi di dati” del modello di rilevazione dei rischi, in particolare devono essere indicati i seguenti importi
-accordato: ammontare del credito che gli organi competenti dell’intermediario segnalante hanno deciso di concedere al cliente. Per i crediti di firma corrisponde all’ammontare di garanzie che l’intermediario ha deliberato di prestare
-accordato operativo: ammontare del credito effettivamente utilizzabile dal cliente in virtù di un contratto di finanziamento perfetto ed efficace
-utilizzato: ammontare del credito erogato al cliente alla data di riferimento della segnalazione. Per i crediti di firma corrisponde all’importo delle garanzie prestate; valore garanzia: impegno assunto dal garante nei confronti dell’intermediario
-importo garantito: rappresenta la frazione di fido per cassa assistita da garanzia reale. Tale importo corrisponde al minore tra l’utilizzato relativo al rapporto garantito e il valore del bene oggetto della garanzia. Per le garanzie ricevute tale classe di dati corrisponde al minore fra il valore della garanzia e l’importo erogato al soggetto a favore del quale la garanzia è prestata
-altri importi: ammontare delle operazioni riportate nella “Sezione informativa”.
In conclusione, al fine di una migliore comprensione circa la definizione di credito “in bonis”, sofferenze, incagli e crediti deteriorati, classificazioni che, ad eccezione della “sofferenza”, non trovano un puntuale riscontro nelle Istruzioni Bankitalia, è opportuno fare riferimento al “Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari iscritti nell’«Elenco Speciale»” (v. Circolare n. 217 del 5 agosto 1996 – 4° aggiornamento del 10 gennaio 2002). Per i crediti originati da banche occorre, secondo il predetto Manuale, che le società per la cartolarizzazione dei crediti facciano riferimento ai seguenti criteri:
-sofferenza: è la posizione creditoria nei confronti di soggetti in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall’azienda
-incaglio: la posizione creditoria nei confronti di soggetti in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, che sia prevedibile possa essere rimossa in un congruo periodo di tempo.
Per i crediti originati da enti finanziari diversi dalle banche e dagli enti non finanziari si definiscono “altri crediti deteriorati” le posizioni creditorie per le quali si verifichino condizioni sostanzialmente equivalenti alle situazioni di incaglio (ad es. crediti scaduti e impagati). La nozione di sofferenza è analoga a quella sopra richiamata per le banche. Il credito in bonis è riconducibile, per i crediti originati sia da enti finanziari che da enti non finanziari, alle posizioni creditorie non classificabili come sofferenze, incagli o credito deteriorato.